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Stranieri e protezione internazionale. Il ricorrente deve indicare il "fatto storico" - Cass. Civ., Sez. I, sent. 9 maggio 2023 n. 12317

Mercoledì, 10 Maggio 2023
Giurisprudenza | Stranieri | Processo civile | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, sent. 9 maggio 2023 n. 12317  - Pres. Acierno, Cons. Rel. Falabella per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso dell’Amministrazione avente ad oggetto una richiesta di protezione internazionale non avendo questa indicato, quali specifiche evenienze la Corte di merito avrebbe dovuto prendere in esame nel quadro dell'accertamento di fatto dalla stessa svolto.
E’ stata così accordata la protezione umanitaria sulla sola base della giovane età dello straniero.
La Suprema Corte ha così ribadito un principio già precedentemente espresso dalla stessa in forza del quale l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Riconosciuta pertanto, la protezione umanitaria se il richiedente ha lasciato il paese d’origine quando era ancora minorenne, non avendo più legami con la famiglia e intraprendendo un processo di integrazione con l’Italia.


Processo civile – Ricorso per Cassazione -  Motivi del ricorso - Vizio di omesso esame - Rilevanza – Condizioni –  Stranieri - Protezione umanitaria – Status - Rif. Leg. art. 360, 1 comma n. 5, 366 e 369 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria