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Provvedimenti del giudice tutelare e ricorribilità in cassazione in via straordinaria - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 11 aprile 2023, n. 9625

Giovedì, 20 Aprile 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Giudice Tutelare | Minori
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 11 aprile 2023, n. 9625; Pres. Orilia, Rel. Cons. Criscuolo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., il provvedimento del giudice tutelare che si sia limitato a negare l'autorizzazione a prelevare dal patrimonio ereditario, di cui è contitolare una minore, le somme necessarie ad estinguere il debito tributario nascente dalla successione della madre della stessa, e che evidentemente non statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto e non è idoneo ad incidere sullo "status" della minore, ma tende unicamente a tutelare in sede amministrativa ed ordinatoria il suo interesse, accertando l'inopportunità del ricorso alle somme alla stessa appartenenti iure hereditario, sulla base di una valutazione di convenienza rispetto alla modalità alternativa di estinzione del debito, con ricorso alle risorse proprie della minore, e facendo in ogni caso salvo il diritto di regresso pro quota nei confronti dell’altro coerede. (FF)



Minori – Giudice tutelare – Tutela - Imposta successione e donazione; Rif. Leg. Art. 111 Cost.

autore: Ferrandi Francesca