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Giurisdizione del giudice italiano ed instaurazione di procedimento di separazione avanti l’autorità giurisdizionale Sammarinese - Corte d’Appello di Bologna, sent. 7 settembre 2022 n. 1817

La giurisdizione italiana sussiste anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano.
Sussistendo la giurisdizione del giudice italiano e precisato che il giudizio dinanzi al giudice italiano è stato instaurato prima di quello proposto dinanzi all’autorità giudiziaria sammarinese, anche ai sensi dell’art. 7 della legge 218/1995, il procedimento deve proseguire regolarmente e senza alcuna sospensione, svolgendosi secondo le regole dell’ordinamento processuale italiano, essendo il processo civile che si svolge in Italia regolato dalla legge italiana.

 

Processo civile - Separazione – Giurisdizione del giudice italiano - Rif. Leg. artt. 100, 112, 277, 709-bis c.p.c.; artt.5, 7 Convenzione di Roma 31.03.1939; artt.12, 15, 32 Legge 218/1995; artt. 4, 8 Reg. UE 1259/2010; art.108 Legge 26 aprile 1986 n. 49 della Repubblica di San Marino; art.13 DPR 115/2002