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Discriminatorio il diniego dell'assegno di natalità allo straniero privo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Cass. Civ., Sez. IV, ord. 4 aprile 2023 n. 9305

L'assegno di natalità sovviene «a una peculiare situazione di bisogno», in quanto tende «a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona.
Irragionevole e discriminatoria la scelta di imporre la titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, il possesso di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, la disponibilità di un alloggio idoneo, «requisiti privi di ogni attinenza con lo stato di bisogno che le prestazioni in esame si prefiggono di fronteggiare.


Stranieri - Permesso di soggiorno - Carattere discriminatorio del diniego dell'assegno di natalità -Rif. Leg. art. 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; artt. 4-bis, comma 1-bis, 5, commi 8.1. e 8.2., 9, comma 12, lettera c), 43 e 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; artt. 3, 31 e 117 Cost.