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Commento offensivo su Facebook contro le famiglie omogenitoriali. E’ diffamazione - Tribunale di Bologna, Sez. III, sent. 24 gennaio 2023 n. 145

Il delitto di diffamazione deve presentare tre requisiti: l’assenza della persona offesa; un’offesa all’altrui reputazione; la divulgazione a più persone.
Una condotta di diffusione del messaggio attraverso l’uso di una bacheca Facebook, potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone, configura la diffamazione aggravata ex art. 595 co. 3 c.p

 
Diffamazione - Famiglie omogenitoriali – Offesa alla reputazione – Rif. Leg. artt. 2043, 2059 cod. civ.; art. 595 cod. pen.