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Permesso di soggiorno umanitario per lo straniero a seguito del riconoscimento della figlia - Cass. Pen., Sez. I, sent. 20 marzo 2023 n. 11498

La condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dall'avere lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, contratto matrimonio con una cittadina comunitaria (nella specie, di nazionalità italiana), domiciliata nel territorio nazionale, poiché, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il coniuge, il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alle Autorità italiane.
Secondo gli Ermellini, l'imputato ha agito per ragioni di salvaguardia dell'unità familiare, quindi con un ridotto grado di colpevolezza, e inoltre, ha acquisito, a seguito del riconoscimento della figlia, la legittimazione al rilascio del permesso di soggiorno umanitario sicché il suo soggiorno, per quanto preceduto da un reingresso non autorizzato, si connota per una offensività limitata in quanto suscettibile di immediata regolarizzazione.
Il riconoscimento della causa di non punibilità della lieve entità del fatto impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Stranieri –Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Ricongiungimento familiare –Riconoscimento della figlia - Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Rif. Leg. art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 131 bis cod. pen.