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Ai fini della giurisdizione va definita la residenza abituale. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ord. 27 febbraio 2023, n. 5830

In tema di competenza giurisdizionale, giurisprudenza Eurounitaria e di legittimità reputano che occorra tenere conto della residenza abituale, intesa come quella avente un grado di sufficiente stabilità.

I pubblici registri assolvono una funzione fondamentale di certezza nei rapporti giuridici, di talché le certificazioni da questi provenienti rivestono una forza probatoria assistita; la falsità delle risultanze di una certificazione di simili registri deve essere estremamente rigorosa.

Separazione – regolamento preventivo di giurisdizione – residenza – registri - prova contraria

Rif. Leg.: art. 41 c.p.c. - art. 3 Reg. Ue 2201/03