Ai fini della giurisdizione va definita la residenza abituale. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ord. 27 febbraio 2023, n. 5830
In tema di competenza giurisdizionale, giurisprudenza Eurounitaria e di legittimità reputano che occorra tenere conto della residenza abituale, intesa come quella avente un grado di sufficiente stabilità.
I pubblici registri assolvono una funzione fondamentale di certezza nei rapporti giuridici, di talché le certificazioni da questi provenienti rivestono una forza probatoria assistita; la falsità delle risultanze di una certificazione di simili registri deve essere estremamente rigorosa.
Separazione – regolamento preventivo di giurisdizione – residenza – registri - prova contraria
Rif. Leg.: art. 41 c.p.c. - art. 3 Reg. Ue 2201/03
Mercoledì, 1 Marzo 2023
Giurisprudenza
| Separazione dei coniugi
| Giurisdizione e competenza
| Circolazione e residenza
| Legittimità
![]() |
autore: Fossati Cesare
Sabato, 27 Maggio 2023
Nessun addebito se è provata l'esistenza di un clima di sfiducia reciproca ... |
Giovedì, 25 Maggio 2023
Separazione. L’assegno di mantenimento deve parametrarsi al tenore di vita - Cass. ... |
Giovedì, 4 Maggio 2023
In tema di sottrazione inammissibile il riesame nel merito. Cass., Sez. I ... |
Mercoledì, 3 Maggio 2023
L’espatrio va valutato nel giusto contemperamento degli interessi in gioco. Corte Europea ... |