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Statuizioni economiche in pendenza del giudizio di separazione giudiziale e di divorzio - Tribunale Bergamo, Sez. I, sent. 4 gennaio 2023, n. 7

Quando viene instaurato un procedimento divorzile, e pende ancora tra le medesime parti il giudizio di separazione giudiziale, l'Autorità giurisdizionale investita della causa di separazione dovrà limitare le statuizioni economiche afferenti al mantenimento del coniuge e della prole al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso di separazione e la data di deposito del ricorso di divorzio, risultando priva della potestas decidendi per il periodo temporale successivo alla proposizione della domanda divorzile, sulla quale, appunto, è tenuta a pronunciarsi in via esclusiva l'Autorità procedente.
Per stabilire se e in quale misura sia dovuto un contributo economico in favore del coniuge richiedente, al quale non sia stata addebitata la separazione, deve procedersi, dapprima, ad una valutazione del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di convivenza matrimoniale, che rappresenta il parametro per il giudizio di adeguatezza o inadeguatezza dei "redditi propri" del richiedente l'assegno, e quindi, in caso di inadeguatezza, deve procedersi all'accertamento comparativo delle disponibilità economiche delle parti, nonché alla valutazione di ogni altra circostanza rilevante per la determinazione del quantum dovuto ex art. 156, comma 2 c.c. 


 
Separazione e divorzio – Pendenza dei giudizi – Criteri per la determinazione delle statuizioni economiche - Rif. Leg. artt. 161, 156 e 337 sexies cod. civ.; art. 4 Legge 1 dicembre 1970 n. 898