Non consumazione del matrimonio, revoca dell’assegno divorzile e coabitazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 febbraio 2023 n. 3645
La non consumazione del matrimonio non incide, di per sè, sull'esistenza e sulla validità giuridica del matrimonio, come atto e come rapporto, ma è causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, cosicché essa non tocca - di per sè - la validità e idoneità del matrimonio a produrre effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né incide sull'applicabilità della normativa relativa all'assegno di divorzio.
La ricorrenza di un'effettiva relazione sentimentale stabile, indice di un progetto di vita idoneo ad interrompere in modo definitivo il legame con la precedente esperienza di vita matrimoniale, deve essere accertata in modo rigoroso.
La coabitazione assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario «da valutarsi in ogni caso non atomisticamente... ma nel contesto e alle circostanze in cui si inserisce», mentre, viceversa, «l'assenza della coabitazione non è di per sé decisivo».
Matrimonio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio per inconsumazione - Convivenza more uxorio – Coabitazione – Prova della convivenza ai fini della revoca dell’assegno divorzile – Rif. Leg. art. 3, n. 2, lettera f) e art. 5 comma 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 ; art. 2729 cod. civ.; art. 2 Cost.
Matrimonio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio per inconsumazione - Convivenza more uxorio – Coabitazione – Prova della convivenza ai fini della revoca dell’assegno divorzile – Rif. Leg. art. 3, n. 2, lettera f) e art. 5 comma 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 ; art. 2729 cod. civ.; art. 2 Cost.
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La sentenza della Corte d’Appello felsinea poi impugnata dalla donna, confermando la cessazione degli effetti civili del matrimonio per inconsumazione, sulla base delle complessive risultanze istruttorie emergenti dalle testimonianze acquisite nel corso del procedimento di primo grado, aveva revocato l’assegno divorzile.
La Cassazione ha accolto i motivi avanzati dalla ricorrente alla luce dei principi espressi negli ultimi anni dalla Suprema Corte in tema di revoca dell’assegno divorzile in costanza di nuova convivenza.
autore: Cianciolo Valeria
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