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Revoca del testamento per sopravvenienza di figli - Tribunale Cagliari, Sez. II, sent. 7 novembre 2022, n. 2578

La revoca, tanto delle disposizioni a titolo universale, quanto a titolo particolare, opera in presenza del verificarsi di un presupposto a carattere oggettivo: l'ignoranza dell'esistenza di figli al momento della redazione del testamento o la sopravvenienza degli stessi.
In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, comma 1, c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il "de cuius" ha disposto dei suoi beni.
Nel caso in esame, al momento della redazione del testamento pubblico oggetto di impugnazione, il disponente non aveva figli, avendo solo in epoca successiva provveduto alla adozione delle due figlie. Accolta dunque, la domanda di revocazione del testamento pubblico essendo emersa la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 687 c.c.
 

 Successioni – Revoca del testamento – Impugnazione testamento - Revocazione - Sopravvenienza di figli -  Rif. Leg. articoli 457, 581, 582, 687 cod. civ.