La lesione della legittima può avvenire anche senza precisa indicazione numerica - Cass. Civ., Sez. II, ord. 3 giugno 2024 n. 15465

Lunedì, 3 Giugno 2024
Giurisprudenza | Successioni | Donazione | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 3 giugno 2024 n. 15465 – Pres. Falaschi, Cons. Rel. Criscuolo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’onere di allegazione della parte impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l’esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius. Una volta soddisfatto tale onere deve reputarsi che l’attore soddisfi l’onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, e al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione.
In tal senso, non può però imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione, sia ai fini della precisazione del relictum che del donatum, e che l’individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto invece la legge gli riserva.

Successione – Legittimari – Quantificazione della lesione della legittima – Onere di allegazione - Rif. Leg. artt. 553, 554, 556, 558, 624, 2729 cod. civ.; artt. 115, 116, 163, 164 cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria