Il legittimario che agisca a tutela della legittima può provare la simulazione anche per testi o presunzioni - Cass. Civ., Sez. II, ord. 29 maggio 2024 n. 15043
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Il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta del de cuius nella veste di terzo, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso il legittimario deve essere considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima, in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c..
Successione - Simulazione relativa della vendita - Donazione simulata - Tutela della quota di riserva - Riunione fittizia – Legittimario leso - Rif. Leg. artt. 553, 2721 e 2729 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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