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Con la rinuncia all'eredità  il chiamato non deve essere annoverato e computato tra i successibili - Corte d'Appello Bari, Sez. I, sent. 24 agosto 2022, n. 1255

Con la rinuncia all'eredità validamente esercitata il chiamato non può più essere considerato erede neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, avendo l'atto abdicativo effetto retroattivo ex art. 521 c.c., sicché egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato (e computato) tra i successibili.
L’atto di rinuncia, avente natura meramente abdicativa, riguardando la dismissione della proprietà di beni immobili già acquisiti al patrimonio del rinunziante deve rispettare, ai sensi dell’art. 1350 c.c., l’obbligo della forma scritta ad substantiam, requisito, questo, non soddisfatto dalla dichiarazione resa oralmente dal testimone.
Nel caso in esame, l’appellante ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non sussistente la rinuncia all’azione di riduzione fatta dal fratello, deducendo che non era stato tenuto in considerazione né la prova testimoniale assunta, né la dichiarazione contenuta in una raccomandata regolarmente allegata agli atti.
La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione e confermato la sentenza di primo grado che aveva disposto la riduzione della donazione fatta dalla de cuius al convenuto, condannando altresì quest’ultimo, al pagamento di una somma corrispondente alla sua quota di legittima. (VC)

 

Successione – Rinuncia all’azione di riduzione - Rif. Leg. artt. 433, 437, 438, 521, 536, 556, 564, 724, 741, 793, 1350, 2041 e 2042 cod. civ.