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Sull'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale - Trib. Civitavecchia, sent., 13 giugno 2022, n. 714

Con riguardo a beni conferiti in fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c. -secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia- non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo. Ne consegue che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, ferma restando in questo caso la possibilità del creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale. (VC)


Fondo patrimoniale – Rif. Leg. art. 170 cod. civ.; art. 615 cod. proc. civ.