Per la determinazione dell'assegno di divorzio, occorre considerare anche la rendita INAIL - Tribunale di Gorizia, sent. 13 ottobre 2022 n. 288
Si ringrazia l’Avv. Lucia Galletta del Foro di Gorizia, responsabile regionale del Friuli Venezia Giulia, per la segnalazione del provvedimento
In caso di separazione e di divorzio, ai fini della valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato al mantenimento nei confronti dell'altro, devono considerarsi tutte le utilità di cui questi dispone, compresa la rendita per inabilità permanente corrispostagli dall'Inail, la quale, pur essendo un bene personale, concorre con gli altri redditi e col patrimonio a determinare la sua situazione complessiva.
Dunque, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno, occorre considerare ogni utilità economicamente valutabile, ivi compresa la rendita INAIL, la quale, per la sua natura previdenziale, non esaurisce i suoi effetti esclusivamente nei confronti dell'assicurato, ma è finalizzata anche al sostentamento della famiglia. (VC)
Separazione e divorzio – Assegno di mantenimento – Determinazione - Criteri - Utilità economicamente valutabili - Rendita INAIL– Rilevanza - Rif. Leg. art. 5 Legge 1 dicembre 1970; artt. 2 e 29 Cost.
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