Il divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro è una decisione - Corte di Giustizia, sent. 15 novembre 2022 (C-646/20)
Il principio espresso dalla Corte di Giustizia è il seguente:
L’articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato, segnatamente ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nel senso che:
un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d’origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una «decisione» ai sensi del citato articolo 2, punto 4.
Nel caso in esame, Strasburgo ha affermato che il divorzio dinanzi all’Ufficiale di stato civile italiana doveva essere riconosciuta in Germania senza alcuna delibazione da parte dell’autorità giudiziaria tedesca, con immediata trascrizione nei registri di stato civile tedeschi. In caso contrario, sarebbe minato il principio della fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo, contrariamente a quanto espresso nel Regolamento che include le decisioni adottate da un’autorità giurisdizionale o da un’autorità pubblica o sotto il suo controllo.
Il ragionamento della Corte di Giustizia trova poi ulteriore conferma nel regolamento n. 2019/1111 che comprende gli accordi che producono effetti vincolanti nello Stato membro di origine a seguito dell’intervento formale di un’autorità pubblica, con esclusione dei divorzi privati, nei quali vi è una dichiarazione unilaterale di uno degli sposi dinanzi a un tribunale religioso. (VC)
Divorzio – Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro - Rif. Leg. Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Legge del 10 novembre 2014, n. 162
Divorzio – Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro - Rif. Leg. Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Legge del 10 novembre 2014, n. 162
Divorzio – Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro - Rif. Leg. Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Legge del 10 novembre 2014, n. 162
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autore: Cianciolo Valeria
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