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Non opportuna la nuova audizione della minore se la narrazione di fatti è dolorosa - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 novembre 2022 n. 32876

L'ascolto «indiretto» del minore operato su delega del giudice da parte dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 336-bis, c.c., risulta soddisfatto non solo ed esclusivamente se vi sia stato l'utilizzo del termine nel conferimento dell'incarico al tecnico, ma per le modalità in base alle quali è operato.
La libera e consapevole partecipazione del minore al procedimento è rispettata attraverso l'ascolto del primo che può essere realizzato in quanto sostenuto dalla professionalità dell'esperto nominato che vi proceda e dall'utilizzo che questi faccia, nella redatta relazione, di categorie nominalistiche destinate a definire, tecnicamente, le attività svolte in esecuzione dell'incarico peritale, senza che l'incombente formale demandato dal giudice possa dirsi, al contrario, inosservato solo ed in quanto manchi nel conferimento dell'incarico un'espressa delega all'ascolto.
L'audizione è prevista a pena di nullità, per cui incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione-tanto più necessaria quanto più l'età del minore sia prossima a quella dei 12 anni oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto.
Nella specie, la Corte ha evidenziato tutte le ragioni, pienamente convincenti condivisibili, per le quali non era opportuna la nuova audizione della minore, all'epoca dodicenne, proprio per il forte dolore provocatole dalla narrazione di fatti che vedevano il proprio padre agire continuamente in giudizio nei confronti della madre. (VC)


Affidamento dei figli – Ascolto del minore - Provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale – Conflitto familiare -  Rif. Leg. artt. 330, 333, 336-bis, 337-ter cod. civ.; artt.  99 e 112 c.p.c.; art. 38, 1comma, disp. att. cod. civ.; Legge 10 dicembre 2012, n. 219