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Separazione. I provvedimenti provvisori emessi nella fase presidenziale non sono reclamabili - Corte d'Appello di Trieste, Sez. I, decr., 25 ottobre 2022, n. 526


Si ringrazia l’Avv. De Bona per la segnalazione del provvedimento e per la redazione della massima

La Corte d’Appello di Trieste ha rigettato il reclamo promosso dal marito avverso il provvedimento provvisorio emesso in via d’urgenza dal Tribunale di Pordenone nella fase presidenziale del giudizio di separazione prima dell’udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi, con il quale veniva disposta la collocazione dei figli minori presso la madre, visite protette del padre, nonché un contributo per il mantenimento della prole.
Detto provvedimento è stato, infatti, ritenuto non reclamabile atteso che, per la natura la natura urgente e cautelare che lo caratterizza, è destinato a rimanere assorbito nell’ordinanza presidenziale. In forza dell’art. 708, comma IV, cpc, di fatto, il reclamo riguarda solo l’ordinanza presidenziale.
Secondo il giudice di secondo grado l’eccezione consentita dalla Corte Suprema in ordine all’impugnazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Tribunale per i Minorenni trova la sua ragione peculiare nel fatto che si tratta di provvedimenti de potestate o, comunque, che incidono su diritti fondamentali dei minori e tale eccezione non può essere traslata nel giudizio ordinario.
Nel caso esaminato dalla Corte, peraltro, non stata ravvisata alcuna lesione di diritti fondamentali dei minori, ma una modesta limitazione all’esercizio del diritto alla genitorialità in capo al reclamante per la previsione di modalità di visita protette pur prevedendo l’affidamento condiviso.

Venerdì, 4 Novembre 2022
Giurisprudenza | Separazione e divorzio: aspetti processuali | Merito Sezione Ondif di Trieste
Corte d’Appello di Trieste, Sez. I, decreto, 25 ottobre 2022, n. 526; Pres. Rel. G. De Rosa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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I provvedimenti provvisori emessi nella fase presidenziale dei procedimenti di separazione e divorzio, per la natura urgente e cautelare che li caratterizzano, non sono reclamabili. (FF)


Separazione – Divorzio – Aspetti processuali – Provvedimenti provvisori – Reclamo; Rif. Leg. Art. 708 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca