Diritto alla pensione al figlio nato post-mortem con PMA - Corte di Appello di Ancona, sent. 2 settembre 2022, n. 237
Riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti al figlio nato successivamente al decesso del padre, all’esito di fecondazione medicalmente assistita implementata post-mortem dalla vedova.
Spetta dunque, anche ai figli nati oltre il trecentesimo giorno dalla morte del padre con tecniche di PMA, effettuate col consenso rilasciato dal padre ancora in vita, il diritto di poter usufruire della pensione per i superstiti, assicurando così una concreta parificazione giuridica fra tutti i figli. (VC)
Successione - Diritto alla pensione - Figlio nato da PMA post mortem - Rif. Leg. Artt. 232-234, 462 cod. civ.; art. 8 L. n. 40/2004
Mercoledì, 2 Novembre 2022
Giurisprudenza
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Sezione Ondif di Pesaro
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editor: Cianciolo Valeria
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