Legittimo mantenere il cognome originario in caso di adozione del maggiorenne - T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, sent. 1 luglio 2022, n. 8964
Deve essere privilegiata un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 299, 1 comma, c.c. che ritenga la norma derogabile laddove vi sia l'esigenza di preservare la sfera di identità personale dell'adottato e sussista l'accordo dello stesso adottante ad eliminare il proprio cognome da quello dell'erede.
Nel caso di specie, la richiesta della ricorrente adottata dalla zia, di mantenere il cognome originario senza l’aggiunta del cognome dell’adottanda, è stata rigettata dalla Prefettura di Roma che nulla ha opposto in termini di interesse pubblico, tale da giustificare il sacrificio al cambiamento del proprio cognome. (VC)
Adozione del maggiorenne - Cognome – Rif. Leg. artt.291, 294, 296, 297, 311, 312 e 313; art. 89 D.P.R. 3 novembre 2000
editor: Cianciolo Valeria
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