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Assoggettabile all'azione revocatoria anche l'atto di costituzione del vincolo di destinazione - Corte d'Appello di Bologna, sent. 22 luglio 2022 n. 1853

Si ringrazia la sezione di Firenze e la Sua Presidente Avv. Gabriella Stomaci per la segnalazione dell’interessante provvedimento in tema di art. 2645 ter codice civile

 

Revocabile l'atto di costituzione del vincolo, in quanto, benchè con tale atto non sia trasferita la proprietà dei beni oggetto dello stesso e non siano costituiti su di essi diritti reali in senso proprio, detto vincolo è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha quindi effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio (tanto che è oggetto di trascrizione) e, di conseguenza, è idoneo a pregiudicare le loro ragioni, come del resto si ritiene in situazioni analoghe (anche se non identiche), quali la costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. e la costituzione e dotazione di beni in "trust".
La segregazione nel patrimonio del debitore e il vincolo impresso sui cespiti, impedendo ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinano una lesione della garanzia patrimoniale generica.
L’atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. stipulato in pregiudizio degli interessi dei creditori del disponente è revocabile, ove ne sussistano i presupposti, essendo soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale. (VC)


Atto di costituzione del vincolo di destinazione- Azione revocatoria – Condizioni e presupposti - Pregiudizio alle ragioni creditorie – Sussistenza - Rif. Leg.  artt. 2645 ter e 2901 cod. civ.