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Nel reato di maltrattamenti in famiglia i concetti di "famiglia" e di "convivenza" vanno intesi nell'accezione pi๠ristretta - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 15 settembre 2022, n. 34280

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia i concetti di "famiglia" e di "convivenza" vanno intesi nell'accezione più ristretta, presupponente una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che non solo comporti reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua.
Non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei conviventi "more uxorio" ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza.
Nel caso in esame, la S.C. non ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia poichè le condotte tenute non superano la soglia minima di offensività, sebbene alcuni comportamenti tenuti, come le registrazioni delle conversazioni e la sottoposizione a "controvisite mediche" siano rilevanti ai fini del corretto esercizio della responsabilità genitoriale. (VC)



Maltrattamenti in famiglia – Requisiti - Famiglia e convivenza - Sussistenza – Nozione - Rif. Leg. art. 572 cod. pen.