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La gratuità  dell'assegnazione della casa familiare non si estende alle spese correlate all'uso - Corte d'Appello Milano, Sez. III, sent., 27 luglio 2022, n. 2188

L'essenziale gratuità dell'assegnazione della casa familiare esonera, invero, l'assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell'abitazione di proprietà dell'altro, ma non si estende alle spese correlate all'uso, spese che - in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - vanno a carico del coniuge assegnatario. (VC)


Assegnazione casa familiare - Rif. Leg. artt. 1808, 2697; art. 447 bis cod. proc. civ.