inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Va rispettata la volontà  dei due figli minori relativamente alla vaccinazione anti Covid-19, anche se opposta. Tribunale Lucca, decr. 23 agosto 2022

Il Tribunale di Lucca, in un contesto conflittuale fra genitori relativamente alla vaccinazione anti covid-19  rispetta la volontà dei bambini dopo averli ascoltati entrambi e dopo aver valutato le loro rispettive idee in merito alla vaccinazione. I minori, fratello e sorella, apparsi maturi e coscienziosi e non condizionati dai genitori nelle proprie scelte, rispettivamente sceglievano l'uno di vaccinarsi e l'altra no. 


Si ringraziano l'Avv. Lorenzo Cristofani e l' Avv. Paolo Cristofani Mencacci, Presidente Sez. Ondif Lucca, per la cortese segnalazione del provvedimento

Martedì, 30 August 2022
Giurisprudenza | covid-19 | Merito Sezione Ondif di Lucca
Tribunale Lucca, decr. 23 agosto 2022. Pres. Rel. Est. Dott.ssa Anna Martelli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di specie, originato da ricorso ex art 709 ter c.p.c., il padre dei due minori, fratello e sorella, in regime di affidamento condiviso fra i genitori, ex art 337 ter c.c., si rivolge al Tribunale per richiedere la possibilità di sottoporre entrambi i figli alla vaccinazione anti covid-19, senza il consenso della madre, ritenendo comunque necessaria la misura in considerazione della tutela della salute dei minori. La madre, costituendosi in giudizio, si oppone a detta richiesta ritenendo non più necessaria la misura sanitaria e manifestando preoccupazione per i possibili effetti della vaccinazione nel medio-lungo termine. Il tribunale ritiene che la richiesta del ricorrente, seppur parzialmente, sia fondata e, dopo aver ascoltato i minori ed aver ritenuto valide le motivazioni di entrambi, l'uno favorevole alla vaccinazione e l'altra no, dispone che il padre possa accompagnare il figlio al centro vaccinale e sottoscrivere il consenso informato nell'interesse dello stesso, anche senza il consenso dell'altro genitore.
In caso di necessità infatti data dall'esigenza di tutela alla salute dei figli minori, il Tribunale può sospendere la responsabilità del genitore in materia sanitaria e provvedere alla disposizione della misura del caso, sebbene le volontà dei minori, espresse con maturità e prive di condizionamento, debbano essere rispettate.



Covid-19 -vaccini-minori-ascolto minore - Rif. leg art.709 ter c.p.c - art. 337-ter c.c. - art. 315 bis c.c.

autore: Zadnik Francesca