Le spese non costituiscono sanzione ma ripartizione dei costi. Cass. civ., sez. I, Ord. 2 marzo 2023, n. 6320
E’ legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo.
La regolamentazione delle spese di lite, lungi dal potersi configurare come sanzione, risulta finalizzata a disciplinare il regime degli oneri economici sostenuti dai soggetti che usufruiscono, con tesi ed opinioni contrapposte, del servizio pubblico giudiziario.
Responsabilità genitoriale – controversie – volontaria giurisdizione – condanna alle spese
Rif. Leg.: art. 709-tec c.p.c. - art. 739 c.p.c. - artt. 91 e ss. c.p.c.
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