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Actio interrogatoria. L'ordinanza emessa in sede di reclamo non è ricorribile per cassazione - Cass. Civ., Sez. II, ord., 9 agosto 2022, n. 24484

Nella volontaria giurisdizione il ricorso per cassazione per violazione di legge è esperibile contro i provvedimenti, anche non emessi in forma di sentenza, che abbiano contenuto decisorio, incidente su diritti ed idoneo al giudicato, tra i quali non si può annoverare il decreto del tribunale, che decide in secondo grado sul procedimento successorio di fissazione di un termine, regolato dall'art. 749 c. p. c. (VC)
 

Successione - Beneficio d'inventario – Minore – Actio interrogatoria - Reclamo – Ricorso in cassazione- Inammissibilità – Rif. Leg. art. 481 cod.civ.; artt. 749 e 739 c.p.c.