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Deposito non andato a buon fine per un problema del gestore dei servizi telematici: quando è possibile la rimessione in termini? - Cass. Civ., Sez. VI - 2, Ord., 23 agosto 2022, n. 25177

Venerdì, 26 August 2022
Giurisprudenza | Processo civile | Avvocato | Legittimità
Cass. Civ., Sez. VI - 2, Ord., 23 agosto 2022, n. 25177; Pres. Lombardo, Rel. Cons. Criscuolo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se è vero che il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) comporta l'improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, è possibile evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l'impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, e provvedendo a depositare contestualmente l'atto non potuto depositare nei termini (FF).


Avvocato – Processo civile telematico – Deposito atti in via telematica – Rimessione in termini; Rif. Leg. Artt. 153 e 369 c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca