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Nullità  del matrimonio dell'incapace e risarcimento - Tribunale Torino, Sez. VII, sent., 15 luglio 2022, n. 3062

Il matrimonio, come pure l'unione civile tra persone del medesimo sesso, contratto da persona incapace di intendere e di volere al momento di celebrazione della nozze è annullabile in nome della tutela che l'ordinamento appronta all'integrità del consenso matrimoniale, che deve formarsi in piena libertà e consapevolezza.
Nel giudizio civile di accertamento della nullità delle nozze, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio e attribuire valore di prova esclusiva anche ad una perizia svolta in sede penale o a una consulenza in altre sedi civili.
Ai fini della responsabilità, ex art. 129 bis c.c., del coniuge in malafede cui sia imputabile la nullità del matrimonio, non è sufficiente la riferibilità oggettiva della causa di invalidità e non basta neppure la consapevolezza, certa o probabile, di essa, occorrendo altresì un comportamento ulteriore, commissivo od omissivo, del responsabile, contrario al generale dovere di correttezza, che abbia contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo.
Nel caso in esame, il Tribunale ha dichiarato la nullità del matrimonio, ai sensi dell'art. 120 c.c. e condannato la convenuta, rimasta contumace, a pagare in favore del marito a titolo di indennità ex art. 129 bis c.c., la somma di Euro 10.800. (VC)
 


Circonvenzione d'incapaci - Matrimonio - Nullità delle nozze - Rif. Leg. artt. 120, 129 bis c.c.,