Utilizza il congedo parentale per fini diversi da quelli per cui le era stato concesso: giusto il licenziamento - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 08 luglio 2022, n. 21773
Martedì, 19 Luglio 2022
Giurisprudenza
| Legittimità
| Congedi parentali
| Disabilità
| Processo civile
Costituisce una giusta causa di recesso la condotta della dipendente consistita nell’aver lavorato presso il negozio di cui era titolare il compagno durante il periodo di congedo straordinario concessole, ai sensi del D.lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, per assistere la figlia portatrice di handicap in situazione di gravità. Un simile condotta, infatti, sottende, logicamente e legittimamente, l’utilizzo del congedo per fini diversi da quelli per cui è concesso. (FF)
Congedi parentali - Rapporto di lavoro subordinato - Licenziamento - Prova in genere in materia civile - Valutazione delle prove; Rif. Leg. D.lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 e art. 116 c.p.c.
editor: Ferrandi Francesca
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