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Diritto di abitazione al coniuge superstite solo se il bene non è di terzi. Corte d'Appello di Genova, 25 maggio 2022

A norma dell'art. 540 cc, il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del de cuius o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo.  

Il diritto di abitazione sussiste qualora il cespite sia di proprietà del de cuius ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, neppure spettando al coniuge superstite l'equivalente monetario del citato diritto, poiché si attribuirebbe così un contenuto economico sostitutivo al diritto di abitazione che, invece, è volto a garantire il godimento dell'abitazione familiare.

Il danno da occupazione illegittima deve essere considerato “danno conseguenza”, va allegato, prima ancora che provato.

Il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (CF)

 

Successioni – comunione del compendio ereditario – casa già coniugale – diritto di abitazione del coniuge superstite

Rif. Leg.: art. 540 c.c.

A favore: Cass. n. 6691/2000 e Cass. n. 29162/2021

Contra: Cassazione civile sez. II, 30/07/2004, n.14594