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Separazione. Per l'assegno di mantenimento occorre considerare il tenore di vita - Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 giugno 2022 n. 20228

In tema di separazione personale dei coniugi, "i redditi adeguati", cui va rapportato l'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole al quale non sia addebitabile il fallimento dell'unione, sono quelli necessari a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza.
La necessaria correlazione tra l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ha trovato conferma essendosi ribadito che tale parametro trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale, non riscontrabile nel caso dell'assegno divorzile, il quale, a differenza dell'assegno di mantenimento, presuppone l'intervenuto scioglimento del matrimonio. (VC)



Separazione con addebito – Assegno di mantenimento – Tenore di vita - Rif. Leg. artt. 143, 146, 151 cod. civ.