Amministrazione di sostegno sostitutiva e di mera assistenza e capacità di testare - Corte d'Appello Palermo, Sez. II, sent. 21 aprile 2022, n. 671
L’amministrazione di sostegno sostitutiva o mista presenta caratteristiche affini alla tutela, poichè l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore. Nel caso di amministrazione di sostegno di mera assistenza, invece, l'istituto dell'amministrazione di sostegno si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione, previsti, al contrario, per tutore e protutore dagli artt. 596, 599 e 779 c.c.. Ne discende che, in assenza di divieto di legge, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza il beneficiato è da ritenere pienamente capace di disporre del suo patrimonio per testamento in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti (amministratore e beneficiato) sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, di coniugio o una stabile condizione di convivenza. (VC)
Amministrazione di sostegno – Testamento – Capacità di testare del beneficiario – Rif. Leg. Artt. 411, 414, 427, 596, 599 e 779 cod. civ.
Mercoledì, 15 Giugno 2022
Giurisprudenza
| Merito
| Amministrazione di Sostegno
| Successioni
Sezione Ondif di Palermo
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