Interdetta la persona se affetta da grave e permanente infermità mentale - Tribunale di Torino, Sez. VII, 21 aprile 2022, n. 1760
L'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. (VC)
Amministrazione di sostegno - Interdizione - Rif. Leg. Legge 9 gennaio 2004, n. 6; art. 414 cod. civ.
Mercoledì, 4 Maggio 2022
Giurisprudenza
| Amministrazione di Sostegno
| Merito
Sezione Ondif di Torino
editor: Cianciolo Valeria
|
Sabato, 14 Febbraio 2026
Nessuna limitazione alla capacità di testare da parte del beneficiario di amministrazione ... |
|
Venerdì, 13 Febbraio 2026
Amministrazione di sostegno: irrilevanza del conflitto familiare in assenza di accertata incapacità ... |
|
Martedì, 3 Febbraio 2026
Amministrazione di sostegno: obbligo di valutazione concreta della capacità residua e dei ... |
|
Lunedì, 2 Febbraio 2026
L’amministratore di sostegno non può tutelare l’interesse patrimoniale dell’assistito al di là ... |



