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Interdetta la persona se affetta da grave e permanente infermità  mentale - Tribunale di Torino, Sez. VII, 21 aprile 2022, n. 1760

L'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. (VC)

Amministrazione di sostegno - Interdizione - Rif. Leg. Legge 9 gennaio 2004, n. 6; art. 414 cod. civ.