Assegnazione della casa familiare e presupposti per l'applicazione dell'istituto - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 31 marzo 2022, n. 10453
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
In materia di divorzio, l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario prevista dall'art. 6, comma sesto, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario, viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione, e, in particolare, dall’art. 1102 c.c. (FF)
Divorzio - Assegnazione della casa - Casa familiare - Legittimità; Rif. Leg. Artt. 155-quater, 156 c.c., 709 e 742 c.p.c. L. n. 898 del 1970
editor: Ferrandi Francesca
Lunedì, 28 Ottobre 2024
Inammissibile la domanda di divisione della casa familiare nel procedimento di divorzio. ... |
Giovedì, 24 Ottobre 2024
"Abitazione principale" per le agevolazioni ICI e dimora abituale del contribuente. La ... |
Giovedì, 24 Ottobre 2024
Gli accordi economici raggiunti in sede di divorzio non sono successivamente opponibili ... |
Giovedì, 24 Ottobre 2024
Il coniuge non assegnatario della casa familiare deve restituirla immediatamente al proprietario. ... |