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L'incidenza della revoca dell'assegnazione della casa familiare sulla revisione dell'assegno di divorzio - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 25 marzo 2024, n. 7961

Martedì, 26 Marzo 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Casa coniugale | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 25 marzo 2024, n. 7961; Pres. Genovese, Rel. Cons. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell'accertamento dei giustificato motivi per l'aumento dell'assegno divorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l'assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l'altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l'assegnazione all'altro coniuge, non erano consentite.


Assegno di divorzio – Revoca della casa coniugale – Giustificati motivi per l’aumento dell’assegno di divorzio; Rif. Leg. Art. 9 L. n. 898 del 1970

autore: Ferrandi Francesca