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Reclamo avverso l'Ordinanza presidenziale per vizi evidenti. Corte d'Appello di Torino 22 febbraio 2022

Venerdì, 18 Marzo 2022
Giurisprudenza | Separazione e divorzio: aspetti processuali | Merito Sezione Ondif di Cuneo
Corte d'Appello di Torino, Est. Mascarello, decreto 22.02.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Lo strumento del reclamo avverso il provvedimento provvisorio del Presidente del Tribunale in sede di giudizio di separazione ha lo scopo di ottenere il riesame della valutazione effettuata in un contesto di sommarietà dell’indagine e di incompleta conoscenza dei fatti sulla base degli elementi forniti dalle parti al primo giudice.

Poiché la causa prosegue in primo grado, ove deve iniziare l’istruttoria, e poiché in sede     di udienza presidenziale vengono pronunciati provvedimenti temporanei e urgenti, dunque da valere rebus sic stantibus, detta impugnazione è finalizzata alla censura di evidenti vizi di motivazione, ovvero di illogicità o contraddizioni nel ragionamento del primo giudice o mancata valutazione di circostanze di fatto già rilevanti e già acquisite agli atti.

Nella procedura di reclamo avverso il provvedimento provvisorio del Presidente del Tribunale in sede di giudizio di separazione, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi della volontaria giurisdizione.

La durata del matrimonio breve, ma non trascurabile (due anni) è tale da far scattare gli obblighi di solidarietà familiare che sono alla base della previsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie. (CF)

 

Giudizio di separazione – ordinanza presidenziale – reclamo

Rif. Leg.: art. 708 co. 4° c.p.c. e 4 co. 2° L. 8.2.2006 n. 54

 

 * Si ringrazia l'avvocato Luisa Scotta, associata Ondif sez. Cuneo

 

 

 

editor: Fossati Cesare