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Prova dell'inabilità  lavorativa ed entità  dell'assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 marzo 2022 n. 8057

Venerdì, 11 Marzo 2022
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 marzo 2022 n. 8057 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'indagine del giudice di merito circa la capacità lavorativa del coniuge istante va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo una attività concretamente espletata soltanto saltuariamente giustificare l'affermazione della "esistenza di una fonte adeguata di reddito" - onde negare il diritto all'assegno divorzile in capo all'istante - specie a fronte della rilevazione, da parte dello stesso giudice di merito, del carattere meramente episodico e occasionale di tale attività, e non potendosi, in tal caso, legittimamente inferire, sic et simpliciter, la presunzione della effettiva capacità del coniuge a procurarsi un reddito adeguato. Tale conclusione, condivisibile, in ipotesi, in un regime economico di piena occupazione, si appalesa del tutto astratta ed inappagante su piano della congruenza logica in relazione all'attuale contesto sociale, alla luce del quale si rende, invece, necessaria una indagine compiuta con riferimento alle concrete possibilità lavorative del soggetto, onde verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, vale a dire se il coniuge possieda effettivamente, o sia concretamente in grado di procurarsi, redditi adeguati nel significato sopra specificato.
L'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, c. 13, della l. n. 898 del 1970, così come sostituito dall'art. 8 della l. n. 74 del 1987, conferendo al giudice il potere di disporre, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e fornendo una adeguata motivazione, anche in assenza di una specifica richiesta delle parti, la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda di divorzio. (VC)



Assegno divorzile – Misura – Riduzione dell’assegno divorzile - Onere della prova – Rif. Leg. artt. 4 e 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898; art. 2697 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria