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Giudizi de potestate. La mancata nomina del curatore speciale comporta la nullità  del procedimento - Corte di Appello di Catanzaro, 28 febbraio 2022


Si ringrazia l’Avv. Alfonsina Florio, associata Ondif Catanzaro, per la segnalazione del provvedimento

Venerdì, 11 Marzo 2022
Giurisprudenza | Merito | Minori | Responsabilità genitoriale | Responsabilità genitoriale Sezione Ondif di Catanzaro
Corte di Appello di Catanzaro, decreto, 28 febbraio 2022, n. 561; Pres. Rizzo, Cons. Rel. Rizzuti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali, la previsione di cui all’art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della L. n. 149 del 2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sussistendo un conflitto d'interessi del minore con entrambi i genitori. Pertanto, nel caso in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c., con conseguente rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio. (FF)


Responsabilità genitoriale - Curatore speciale del minore - Nomina - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità del procedimento - Applicazione dell'art. 354, comma 1, c.p.c; Rif. Leg. Artt. 336 c.c., 78 e 354 c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca