Revocato il mantenimento alla moglie convivente e alla figlia con lavoro a tempo indeterminato - Tribunale Alessandria, Sent., 26 gennaio 2022, n. 56
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Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore.
E’ rilevante la convivenza instaurata dal coniuge separato, al fine della revoca del provvedimento con cui è stato disposto a suo favore l'assegno, sempre che non si tratti di occasionali rapporti, ma di situazione dotata di sufficiente grado di stabilità e certezza. (VC)
Separazione – Revoca del mantenimento – Rif. Leg. art. 337-septies cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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