Possibile sperimentare la collocazione paritetica del minore anche se vi è alta conflittualità - Tribunale di Genova, decr. 14 gennaio 2022
Si ringrazia l’Avv. Cesare Fossati del Foro di Genova per la segnalazione dell’interessante provvedimento
Mercoledì, 9 Febbraio 2022
Giurisprudenza
| Affidamento dei figli
| Merito
| Minori
Sezione Ondif di Genova
La suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non è sempre da preferire; tuttavia, essa è preferibile laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto.
L’opzione per l’affidamento condiviso del minore, con collocamento paritario (o suddivisione paritetica dei tempi di permanenza) presso entrambi i genitori vuole una riflessione sull’ ordine degli interessi coinvolti (su tutti quello, preminente, del minore) e sugli strumenti per ricercare un giusto bilanciamento degli stessi.
(Nel caso in esame, stante il profondo legame che sussistente fra il figlio e ciascuno dei genitori e disposta CTU da svolgere per gli accertamenti sullo stato di benessere psico-fisico del piccolo, il Giudice, in via non definitiva, ha previsto l’affidamento presso entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione paritetica presso entrambi).
Minori - Affidamento dei figli minori - Affidamento paritetico - Rif. Leg. art. 337 ter cod.civ.
Minori - Affidamento dei figli minori - Affidamento paritetico - Rif. Leg. art. 337 ter cod.civ.
editor: Cianciolo Valeria
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