Confermata la bocciatura anche se l'alunna aveva contratto il Covid-19 - T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 17 gennaio 2022, n. 10
Nel caso di specie, le osservazioni della madre-ricorrente sullo stato di salute e sulle preoccupazioni per lo stesso della figlia-alunna non sono state ritenute pertinenti, in quanto a detta dei giudici non le ha impedito la partecipazione per la maggior parte dell'anno alle lezioni, tenute anche in "DAD" e, quindi, non possono ritenersi giustificative, in assenza di certificazione medica specifica, dell'atteggiamento di scarsa motivazione con carenze di base, rilevato dai professori.
Inoltre, sempre secondo il TAR l'informazione alle famiglie, certamente non presente con costanza e iniziativa da parte dell'Istituto, pur in periodo straordinario di "emergenza Covid", era stata assicurata dal Registro elettronico e comunque, sia pure in maniera informale, risultavano comunicazioni via "whatsapp" in cui la ragazza era stata stimolata all'applicazione e allo studio.
Francesca Ferrandi
La sussistenza di numerose insufficienze costituisce un elemento idoneo a giustificare la non ammissione alla classe successiva, anche a prescindere dallo specifico tenore e contenuto delle disposizioni di riferimento, fermo restando che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle scolastiche, è consentito solo qualora emerga un'irragionevolezza o un'illogicità del provvedimento.
Scuola – Minori - Covid19 – Didattica a distanza; Rif. Leg. Art. 60 cod. proc. amm.
editor: Ferrandi Francesca
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