L'autorità diplomatica può indagare se il matrimonio sia solo di comodo - Corte Appello L'Aquila, sent. 21 ottobre 2021
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All'autorità diplomatica non è preclusa la valutazione che il matrimonio sia stato contratto al solo scopo di consentire l'ingresso o il soggiorno dell'interessato nel territorio italiano
E’ vero, infatti, che all'autorità diplomatica è certamente consentita tale valutazione di cui trattasi, in quanto attinente a uno dei presupposti del diritto al ricongiungimento familiare, che l'autorità amministrativa è chiamata a riconoscere, ai sensi del D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 9, ferma restando, ovviamente, la verifica di tale presupposto, come degli altri, da parte del giudice ordinario con gli ampi poteri cognitivi tipici del giudizio su diritti soggettivi.
Stranieri - Ricongiungimento familiare - Permesso di soggiorno - Matrimonio in frode alla legge - Valutazione - Legittimazione ambasciata – Rif. Leg. art. 30 comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 286 del 1998 e comma 1-bis; art.4 della L. 6 marzo 1998, n. 40
Stranieri - Ricongiungimento familiare - Permesso di soggiorno - Matrimonio in frode alla legge - Valutazione - Legittimazione ambasciata – Rif. Leg. art. 30 comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 286 del 1998 e comma 1-bis; art.4 della L. 6 marzo 1998, n. 40
autore: Cianciolo Valeria
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