Onere probatorio sul genitore obbligato nel giudizio revisionale sul mantenimento del figlio. Tribunale di Bari, 9 dicembre 2021
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Il tribunale barese riconosce il difetto di legittimazione passiva del figlio maggiorenne qualora ancora convivente con l'altro genitore beneficiario dell'assegno, indipendentemente dalla maggiore età.
Inoltre conferma che nel giudizio revisionale l'onere della prova resta a carico del genitore ricorrente per la elisione o riduzione dell'assegno per il figlio, non ritenendo rilevanti i principi espressi nelle recenti sentenze della S.C. in merito all'asserita inversione dell'onere della prova della indipendenza del figlio, valutata dal Supremo Collegio a carico di quest'ultimo ovvero del genitore che detto assegno richiede per il principio di prossimità della prova stessa.
Nel caso specifico il ragazzo aveva ventun anni ed aveva svolto lavoretti saltuari, con minimo compenso ed era ancora convivente con a madre.
Alla luce di siffatta giurisprudenza parrebbe che i principi sopra richiamati non abbiano alcun rilievo nei giudizi revisionali, determinando così una diversità di prospettiva processuale tra i giudizi di separazione e divorzio, in cui detti assegni devono essere determinati (genere di fattispecie nelle quali sono giunte tutte le ricordate sentenze della SC a partire dall'agosto 2020) e quelli revisionali in cui invece l'applicazione del principio di prossimità della prova (sulla non indipendenza economica) risulta recessivo rispetto a quello della prova del mutamento intervenuto dal provvedimento determinativo, che resta a carico del ricorrente per la modifica.
Modifica delle condizioni di divorzio – Mantenimento dei figlio maggiorenne – Presupposti - Onere della prova.
Rif. Leg.: art. 9 L. n. 898 del 1970; artt. 147, 148, 155-quinquies c.c.
Contra: Cass. Civ., Sez. I, Ord., 3 dicembre 2021, n. 38366; e Cass. civ. Sez. I, Ord., 14 agosto 2020, n. 17183
* Si ringrazia l'avv. Rossana Rignani, associata Ondif sezione barese.
autore: Fossati Cesare
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