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Art. 572 cod. pen. Necessario valutare la eventuale esistenza di un sistema di sopraffazione abituale - Tribunale Taranto, sent. 6 agosto 2021

Martedì, 28 Dicembre 2021
Giurisprudenza | Maltrattamenti e stalking | Diritto penale della famiglia | Merito Sezione Ondif di Taranto
Tribunale Taranto, sent. 6 agosto 2021 - Giud. Lotito per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Al fine della sussistenza del reato di cui all'art. 572 c.p. commesso da un insegnante in danno degli alunni, è necessario che siano posti in essere specifici e reiterati atti di sopraffazione, anche violenti, nei confronti degli alunni affidati alla cura dell'insegnante stesso, nonché che sia utilizzato dall'insegnante un metodo basato sulla intimidazione e sulla violenza, fisica e psicologica, generando un clima di stabile mortificazione e di sopraffazione tramite insulti, offese, minacce e violenze e che sia posto in essere dal reo un comportamento conforme ad un disegno volontario e consapevole che renda dolorosa e mortificante per gli alunni le relazioni con l'insegnante, il quale deve agire con coscienza e volontà di sottoporre gli alunni ad una serie di sofferenze fisiche e morali vietate dalla legge, nonché dalle regole basilari della pedagogia, della didattica e della metodologia.
Le dichiarazioni de relato aventi ad oggetto quanto appreso da un minore, non esaminato in giudizio, sono utilizzabili solo se sia accertata, in base a motivato parere di professionista, l'impossibilità (non emersa nel caso di specie) di procedere all'esame del minore, assoluta o relativa, da valutare in riferimento all'età del minore al momento dello svolgimento dell'atto istruttorio, ma ciò vale se l'imputato si avvale della facoltà di cui all'art. 195 comma 1 c.p. (circostanza non verificatasi nel caso di specie), sicché ove i fatti accertati sono tali da non dare adito a dubbi di sorta sulla verità del racconto, alcuna norma impone l'esame diretto del minore. (Nel caso di specie, le condotte delittuose di cui all'imputazione sono state riferite in dibattimento solo da testimoni de relato, non essendo stati escussi i minori né in incidente probatorio, allo stato degli atti, né in dibattimento, né essendovi riscontro documentale tramite riprese audio e video, avendo peraltro gli stessi appreso quanto esposto da bambini di età compresa tra tre e cinque anni, di talché le deposizioni testimoniali rese dai genitori escussi in dibattimento devono essere sottoposte ad un vaglio di attendibilità e di credibilità più rigoroso, viepiù considerando che si tratta di testi, danneggiati dal reato di cui all'art. 572 c.p., alcuni dei quali costituiti parti civili anche nell'interesse dei figli. La maestra imputata è stata assolta perché il fatto non sussiste).

Diritto penale della famiglia - Maltrattamenti - Scuola - Insegnante - Maltrattamenti su alunni - Sussiste -Rif. Leg. art. 572 cod. pen.

autore: Cianciolo Valeria