Competenza del giudice italiano della separazione. Tribunale di Lecce 16 dicembre 2021
Nel caso di richiesta di separazione di due cittadini albanesi residenti entrambi in Italia, ai fini della valutazione della sussistenza o meno della Giurisdizione Italiana deve farsi riferimento tanto all’art. 3 Regolamento CE 2201/2013 e sia all’art. 8 del Regolamento CE n. 1259/2010, che costituisce fonte del diritto direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale, senza che rilevi la mancata adesione di altri Stati – appartenenti o non appartenenti all’UE – al Regolamento medesimo.
Pertanto il Tribunale di Lecce adito si è dichiarato competente a trattare la separazione de quo rigettando l’eccezione di incompetenza sollevata.
* Si ringraziano gli avvocati Stefano Sinisi e Jessica Scrascia, associati della sezione leccese dell'Osservatorio



