Competenza del giudice italiano della separazione. Tribunale di Lecce 16 dicembre 2021
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Nel caso di richiesta di separazione di due cittadini albanesi residenti entrambi in Italia, ai fini della valutazione della sussistenza o meno della Giurisdizione Italiana deve farsi riferimento tanto all’art. 3 Regolamento CE 2201/2013 e sia all’art. 8 del Regolamento CE n. 1259/2010, che costituisce fonte del diritto direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale, senza che rilevi la mancata adesione di altri Stati – appartenenti o non appartenenti all’UE – al Regolamento medesimo.
Pertanto il Tribunale di Lecce adito si è dichiarato competente a trattare la separazione de quo rigettando l’eccezione di incompetenza sollevata.
* Si ringraziano gli avvocati Stefano Sinisi e Jessica Scrascia, associati della sezione leccese dell'Osservatorio
editor: Fossati Cesare
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