Giurisdizione italiana in applicazione dei criteri europei. Tribunale di Verona, decreto 13 dicembre 2021, est. Dal Martello
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In un giudizio con il quale si chiedeva la modifica delle condizioni di un divorzio ottenuto in Moldavia, il Tribunale scaligero ha ritenuto esistente la giurisdizione italiana, in quanto in Italia si trova la residenza abituale dei coniugi e del figlio minore a norma dell'art. 3, par. 1, lett. a), del Regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale, in specie in ordine alle questioni inerenti divorzio e modifica delle condizioni di affido dei figli minori (ex art. 8 del medesimo regolamento). E’ stata ritenuta esistente la giurisdizione italiana anche in ordine alla domanda di modifica del contributo al mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 3 lett. a), b), Reg. 4/2009, applicabile anche a cittadini di Stati terzi, in quanto sussistono entrambi i criteri alternativi indicati, ossia il luogo di residenza abituale del convenuto e luogo di residenza abituale del creditore. Si è ritenuto, inoltre, che in ordine alle domande relative alla modifica delle condizioni di affido del minore, in mancanza di accordo tra le parti sul punto (nel caso di specie mancante, stante la contumacia del resistente), debba applicarsi ex art. 8, lett. a), Reg. 1259/2010, la normativa italiana, in quanto in Italia sussiste la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Rif. Leg.: art. 3, par. 1, lett. a) Regolamento (CE) n. 2201/2003 - art. 3 lett. a), b), Reg. 4/2009
* Si ringrazia l'avv. Barbara Maria Lanza, responsabile Ondif regione Veneto
autore: Fossati Cesare
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