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Impugnazione del testamento. Inammissibile se gli eredi legittimi sono esclusi dalla successione legittima - Corte d'Appello Cagliari Sez. I, Sent., 29 ottobre 2021

Martedì, 23 Novembre 2021
Giurisprudenza | Merito | Processo civile | Successioni Sezione Ondif di Cagliari
Corte d'Appello Cagliari Sez. I, Sent., 29 ottobre 2021 – Pres. Osana, Cons. Rel. Aru per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'art. 591, ult. comma, cod. civ., come i successivi artt. 606, 2 comma, e 624, 1 comma, concedendo la possibilità di impugnare il testamento a "chiunque vi ha interesse", estende indubbiamente, rispetto alla normale azione di annullamento, la categoria dei soggetti legittimati all'impugnazione, assimilando la relativa disciplina a quella dell'azione di nullità prevista dall'art. 1421 cod. civ., ma, altrettanto indubbiamente, pone un preciso limite a detta estensione, rappresentato, appunto, dalla necessità che chi invoca l'annullamento abbia interesse ad ottenerlo e non sia un quisque de populo. Tale interesse deve essere diretto ed attuale, e non eventuale e futuro, di guisa che la posizione giuridica soggettiva di chi agisce sia suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere dell'atto nel mondo del diritto e, per converso, un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua caducazione. (A questo principio, la Corte genovese si è ispirata per escludere l'esperibilità dell'azione di annullamento da parte degli attuali ricorrenti, rilevando che essi, quali cugini della testatrice, esclusi dall'ordine della successione legittima della stessa a causa dell'esistenza in vita della di lei sorella, nessun concreto vantaggio avrebbero potuto ricevere dall'annullamento del testamento pubblico redatto dalla defunta a favore dei convenuti istituti religiosi, poiché in tal caso l'eredità di costei si sarebbe devoluta alla sorella superstite e giammai ai cugini).
Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione.
Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.


 
Impugnazione del testamento – Interesse ad agire – CTU –Pluralità di consulenze tecniche – Convincimento del giudice – Prova - Rif. Leg. art. 591 cod. civ., art. 100 cod. proc. civ.
 

autore: Cianciolo Valeria