inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Presupposti art. 170 c.c.: l'onere della prova spetta a chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità  dei beni costituiti in fondo patrimoniale - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 25 ottobre 2021, n. 29983

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 25 ottobre 2021, n. 29983; Pres. Genovese, Rel. Cons. Terrusi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, e anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; e a tal fine occorre che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa. Inoltre, l'accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.


Regime patrimoniale della famiglia – Onera della prova - Fondo patrimoniale – Bisogni della famiglia; Rif. Leg. Art. 170 c.c.

autore: Ferrandi Francesca