Addebito alla moglie fedifraga se non risulta provata l'esistenza di una crisi coniugale già in atto - Corte d'Appello di Bologna, sent. 1 ottobre 2021
Sabato, 16 Ottobre 2021
Giurisprudenza
| Merito
| Addebito della separazione
Sezione Ondif di Bologna
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In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Separazione – Addebito – Prova della crisi coniugale – Rif. Leg. art. 151 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
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