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Addebito alla moglie fedifraga se non risulta provata l'esistenza di una crisi coniugale già  in atto - Corte d'Appello di Bologna, sent. 1 ottobre 2021

Sabato, 16 Ottobre 2021
Giurisprudenza | Merito | Addebito della separazione Sezione Ondif di Bologna
Corte d’Appello di Bologna, sent. 1 ottobre 2021 – Pres. Rossi, Cons. Rel. Lionello Rossino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.


Separazione – Addebito – Prova della crisi coniugale – Rif. Leg. art. 151 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria