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Azione di simulazione e di riduzione congiunte. Ammessa la prova testimoniale o per presunzioni - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 26 agosto 2021, n. 23454

Cass. Civ., Sez. II, Ord., 26 agosto 2021, n. 23454; Pres. D’Ascola, Rel. Cons. Oliva per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c.


Successioni - Simulazione - Prova - In genere - Impugnazione ad opera del legittimario di una vendita del "de cuius" simulante una donazione - Limitazioni della prova - Esclusione – Condizioni; Rif. Leg. 553, 1414, 1415, 1417, 2721, 2722 e 2729 c.c.

autore: Ferrandi Francesca